Manutenzione caldaie
La manutenzione degli impianti termici. è stata introdotta dalla Legge n° 10 del 1991, definita dal DPR n° 412 del 1993.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CALDAIA
Una corretta manutenzione degli impianti ha diversi vantaggi:
- SICUREZZA IN PRIMIS: Per evitare incidenti conseguenti a fughe di gas e monossido di carbonio è necessario che siano mantenute nel tempo le caratteristiche di affidabilità e sicurezza di tutti gli apparecchi ed impianti..
- EFFICIENZA ENERGETICA. Un apparecchio nuovo offre il massimo delle prestazioni ma con il passare del tempo gli elementi è soggetto ad un inevitabile decadimento, la manutenzione periodica diventa un'operazione fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche di prestazione e di efficienza iniziali
- INQUINAMENTO. Una caldaia non sottoposta alla corretta manutenzione, oltre che ad aumentare il consumo di combustibile, emette pericolose sostanze inquinanti.
- COMFORT. Gli impianti termici devono essere verificati periodicamente affinché le loro caratteristiche prestazionali rimangano inalterate nel tempo perché il malfunzionamento di uno o più elementi può determinare anomalie che possono penalizzare consumi e temperature dell’ambiente interno
- LONGEVITA'. Molti dei guasti dovuti all'usura ed al deterioramento dei singoli componenti possono essere evitati o ridotti grazie alla pulizia e manutenzione aggiungendo al risparmio energetico anche un risparmio economico.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.
La Regione Emilia-Romagna, ha ridefinito il quadro normativo a livello regionale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici. In particolare è previsto che le disposizioni operative in materia siano definite da un apposito regolamento attuativo: si tratta del Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.116 del 27 luglio 2018, che riporta le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
In generale il responsabile di impianto coincide con "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".
E’ possibile delegare la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione, del controllo, e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad un impresa (terzo responsabile), in possesso di idonei requisiti ai sensi della normativa vigente; tale delega non è consentita per singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione SOA nelle categorie OG 11 oppure OS 28.
Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza al focolare a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore che deve essere in possesso di abilitazione di cui all'articolo 287 deldecreto legislativo n. 152/2006.
Il Regolamento Regionale n°1/2017 individua due tipologie di controllo:
a) Operazioni di controllo funzionale e manutenzione:questi interventi hanno la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi e/o componenti ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'impianto;
b) Operazioni di controllo di efficienza energetica:questi interventi hanno la finalità di contenere i consumi energetici dell'impianto.
Tali operazioni devono essere eseguite "conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione" dell’impianto; per gli impianti di nuova installazione spetta all'installatore rendere disponibile le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione", per gli impianti già esistenti, qualora l'installatore all’epoca della realizzazione dell’impianto non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni dovranno essere svolte dall’impresa manutentrice:
1) conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente e reperite presso lo stessodal responsabile dell’impianto;
2)per gli elementi dell’impianto, apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI perlo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 febbraio 2014 recante i nuovi "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”. A partire dal 1° giugno 2014 Gli attuali libretti di Centrale e di Impianto sono stati sostituiti da un unico libretto, tale libretto è stato parzialmente modificato dai vari regolamenti regionali che hanno istituito i vari “catasti” degli impianti termici.
Per gli impianti esistenti al 01/06/14 i libretti compilati in precedenza, dovranno essere conservati ed allegati al nuovo "Libretto per la climatizzazione".
Gli attuali "Rapporti di controllo tecnico" (per impianti termici sopra e sotto i 35kW, di cui agli Allegati F e G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) sono stati sostituiti dai "RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA” .
La nostra azienda è in possesso di tutte le abilitazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di manutenzione e opera sia su chiamata che dietro la stipula di contratto.
Per tutte le informazioni relative al Catasto Regionale degli Impianti Termici della regione Emilia Romagna (CRITER) cliccate qui .
I NOSTRI PARTNERS
Quando si acquista una nuova caldaia, un climatizzatore, è necessario scegliere dei prodotti di qualità, che garantiscano prestazioni, durata nel tempo ed efficienza energetica. Per questo Erredi Impianti srl ha selezionato i prodotti dei migliori marchi in commercio: nell’ottica di garantire un servizio efficiente e la piena soddisfazione delle richieste del cliente.